Il Decreto Iva stabilisce all'articolo 21 che la fattura debba essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Sembrerebbe quindi che con il DPR 633/1972 venga preclusa la possibilità di emettere la fattura anticipata, ma in realtà non è così.
Stabilire il "momento di effettuazione dell'operazione"
L'articolo 6 del DPR 633/1972 stabilisce le regole per l'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione a seconda della tipologia di operazione. Se per la prestazione di servizi tale "momento" viene identificato con il pagamento del corrispettivo, per la cessione di beni esiste una ulteriore differenziazione a seconda che si tratti di beni immobili o mobili. Nel primo caso il momento in cui viene effettuata l'operazione è da intendersi quello della stipula del contratto, mentre nel secondo caso coincide con la consegna o spedizione della merce.
Questo rappresenta il momento dal quale decorre l'obbligo di fatturazione, e nel caso di fattura immediata il documento deve essere compilato e trasmesso al Sistema di Interscambio entro 12 giorni. Nel caso di cessione di merci si può anche prevedere l'emissione della fattura differita, a patto che i beni siano accompagnati dal documento di trasporto. In quest'ultimo caso i tempi previsti slittano al giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene effettuata l'operazione.
Emissione fattura anticipata, quando è prevista
Vi sono alcune deroghe alle regole generali che prevedono la fatturazione anticipata. Queste sono contenute nell'articolo 6 comma 4 del decreto Iva, il quale stabilisce che, nel caso di pagamento totale o in acconto del corrispettivo prima della consegna materiale di beni mobili o immobili, o della prestazione di servizi, si debba procedere alla compilazione di una fattura anticipata.
La fattura anticipata deve contenere tutti i requisiti previsti dalla legge. Da non confondere però con le fatture pro-forma, gli avvisi di parcella o altri documenti che i professionisti sono soliti far precedere alla fattura vera e propria. Questi infatti costituiscono solo un documento attestante l'importo dovuto, senza necessità di dover anticipare l'Iva sul corrispettivo da parte del professionista.
Nel caso di cessione di bene l'emissione della fattura anticipata è possibile prima della consegna della merce e dell'emissione del documento di trasporto. L'art.6 - quarto comma - del DPR 633/1972 stabilisce inoltre che, in caso di pagamento totale della merce, la fattura anticipata può anche sostituire il DDT, permettendo così il trasporto dei beni senza nessun documento.