Cosa si intende con il termine triangolazione comunitaria e quali obblighi prevede questo tipo di operazione nei confronti dell'esterometro? Quando un'azienda situata sul territorio nazionale acquista merci o beni da un'altra italiana e la incarica di consegnare quanto acquistato direttamente all'azienda cliente, che ha la propria sede in un Paese UE, si parla di triangolazione comunitaria, da non confondere con la triangolazione extracomunitaria che invece avviene quando il destinatario finale delle merci ha sede in un Paese al di fuori della Comunità Europea.
Triangolazioni intra UE, aspetti operativi
Il luogo di destinazione finale delle merci o dei beni ha un'importanza rilevante ai fini degli obblighi fiscali e dell'esterometro, che prevedono differenze sostanziali a seconda che si tratti un Paese UE o extra UE. Nel primo caso la normativa di riferimento è il D.L.331/93, mentre le triangolazione extra UE sono regolate dall'articolo 8 DPR 633/72.
Quando la triangolazione avviene all'interno dei confini europei le tre figure interessate dall'operazione saranno:
il committente che ordina la merce all'altra azienda italiana per venderla all'azienda europea, che per semplificazione chiameremo ITA1
l'altra impresa italiana che, su incarico di ITA1, prepara e invia al cliente estero la merce, che in questo caso chiameremo ITA2
l'azienda situata nella Comunità Europea che è, di fatto, il destinatario finale della merce, che identificheremo con UE1
Come è facile intuire osservando questo schema, operativamente parlando ITA1, pur essendo l'impresa che ha ricevuto la commessa, non verrà mai materialmente in possesso del bene, che verrà inviato direttamente da ITA2 al cliente estero.
Aspetti fiscali nelle operazioni triangolari comunitarie
Quali sono gli aspetti fiscali in una triangolazione comunitaria? Sotto il profilo IVA gli adempimenti necessari prevedono che:
ITA2 compili e trasmetta fatture elettronica a ITA1, dal quale ha di fatto ricevuto l'ordine di esecuzione del lavoro. Tale fattura sarà non imponibile IVA ai sensi dell'ex articolo 58 D.L. 331/93
ITA1 provveda a compilare e trasmettere a UE1 fattura cartacea non imponibile IVA in base all'ex art.41 del D.L.331/93
UE1 riceva, insieme alla merce ordinata, fattura non imponibile IVA da ITA1
Esterometro e modello INTRA nelle operazioni di triangolazione INTRA UE
In ottica di comunicazione un'operazione di triangolazione INTRA UE produrrà l'obbligo di:
ITA2 non avrà alcun obbligo di effettuare alcuna comunicazione ai fini esterometro o modello INTRA, mentre dovrà provvedere alla emissione di fattura elettronica a ITA1
ITA1, oltre a emettere fattura (in questo caso cartacea) a UE1 dovrà anche procedere alla comunicazione esterometro e modello Intra.
Scadenze esterometro e sanzioni per omessa, incompleta o tardiva comunicazione
Se per i modelli Intrastat non è prevista nessuna variazione, l'Esterometro è destinato invece a sopravvivere ancora per qualche tempo per poi cedere definitivamente il posto al Sistema di Interscambio, che diventerà operativo definitivamente anche per le fatture estere a partire dal 3° trimestre 2022.
Per l'ultimo trimestre 2021 la scadenza per presentare l'Esterometro era fissata al 31 gennaio 2022, mentre quella per le operazioni effettuate nel 2° trimestre prevedeva la trasmissione entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile era un sabato). Le operazioni intra UE effettuate nel periodo aprile/giugno potranno essere inserite nell'Esterometro da presentare entro il 20 agosto. La scadenza naturale del 31 luglio infatti cade di domenica per cui viene automaticamente rinviata al 1° agosto, per poi slittare al 20 del mese in seguito alla proroga periodo feriale.
Ma cosa rischia chi non ha rispettato le scadenze, o h adimenticato di inserire alcune fatture? Per l'omessa o incompleta comunicazione Esterometro 2022 le sanzioni previste sono quelle indicate nell'art. 11 - comma 2 quarter del D.L. 471/97.
In particolare sono previsti € 2,00 per ogni fattura omessa, fino a un massimo di 1.000€ per trimestre fino al 31/12/2021 e fino a un massimo di 400€ al mese a partire dal 1° gennaio 2022. Tali importi vengono ridotti del 50% qualora la trasmissione corretta venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
In nessun caso potrà essere applicato il cumulo giuridico, ovvero quel meccanismo che prevede, in caso di più violazioni commesse dal contribuente, che la sanzione venga irrogata applicando quella di base prevista per la violazione più grave e successivamente aumentata secondo quanto previsto dalla normativa.
Per il pagamento delle sanzioni relative alla mancata comunicazione, o comunicazione parziale dell'Esterometro 2022 è necessario utilizzare l'F24 nel quale indicare il codice tributo 8911.