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Snc, sas e ss, 3 forme giuridiche per società di persone a confronto

Nel nostro ordinamento sono previste tre diverse forme giuridiche per le società di persone, e più precisamente snc, sas e ss. Ma quali sono le caratteristiche di ciascuna e quali differenze esistono tra una e l'altra? In questa breve guida cercheremo di analizzarle.

Caratteristiche delle società di persone

Indipendentemente dal fatto che si tratti di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o di una società semplice, indicate rispettivamente con le sigle snc, sas e S.s., si tratta sempre di società di persone. Questa particolare forma societaria si distingue per la predominanza dell'elemento soggettivo rappresentato dai soci rispetto al capitale.

A distinguerle dalle società di capitale c'è anche l'assenza di una personalità giuridica, e pur essendo enti distinti dalla presenza di più soci ciascuno di loro ha autonomia patrimoniale. I soci che ne hanno la rappresentanza possono concludere contratti e contrarre obbligazioni.

Tra le caratteristiche comuni a ogni forma di società di persone troviamo:
 

  • prevalenza dell'elemento personale rispetto a quello economico, che rende lequalità, la professionalità, l'abilità e la competenza del socio più importante dei beni conferiti, e vede il lavoro dei soci come mezzo principale con cui opera la società
  • assenza di limiti al capitale minimo per la costituzione, a differenza di quanto avviene per le società di capitali prevede generalmente un numero di soci limitato e capitali non elevati
  • i soci possono essere chiamati a rispondere per i debiti sociali anche con il loro patrimonio personale e per la quota di spettanza degli altri soci, e hanno quindi una responsabilità illimitata e solidale. Questa regola vede un'unica eccezione che riguarda il socio accomandante della sas
  • amministrazione e rappresentanza possono essere affidate solo ai soci e, se non specificato diversamente nel contratto sociale, riguarda tutti i componenti (ad eccezione del socio accomandante della sas) che potranno esercitarla anche disgiuntamente uno dall'altro
  • ogni modifica del patto sociale deve ottenere il consenso unanime di tutti i soci

A rendere le società di persone alcune tra le forme giuridiche spesso scelte per le realtà di piccole e medie dimensioni contribuiscono le spese di gestione, nettamente inferiori rispetto a quelli delle società di capitali, e il fatto che non richiedono un capitale minimo. Tuttavia le società di persone, come abbiamo visto, non pongono limiti alla responsabilità individuale dei soci amministratori, che possono essere chiamati a rispondere anche con i propri beni personali per decisioni prese autonomamente da altri soci (responsabilità solidale).

Esistono tre tipologie di società di persone:

  • S.n.c. o società in nome collettivo
  • S.a.s. o società in accomandita semplice
  • S.s. o società semplice

Perché scegliere una s.n.c. piuttosto che una s.a.s.o una s.s.? Andiamo ora ad analizzare le caratteristiche principali di ognuna.

Come si costituisce una società di persone?

Questi tipi di società possono essere costituite sia per scrittura privata autenticata da un Notaio che per atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere poi depositato a cura del Notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Attraverso la Comunicazione Unica, da trasmettere al Registro delle imprese territorialmente competente, è possibile svolgere ottemperare a tutte le formalità necessarie con un unico adempimento:

  • richiedere all’Agenzia delle entrate l’attribuzione del codice fiscale e della partita iva
  • iscrivere la società al registro delle imprese
  • iscrivere, quando dovuto, i soci all’INPS e all’INAIL
  • richiedere, se necessarie, licenze o autorizzazioni amministrative e sanitarie

Società a nome collettivo, cos'è la S.n.c.

Una snc è una società che svolge un’attività commerciale in cui non vi è limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali.

Le caratteristiche principali di questo tipo di forma societaria sono rappresentate dalla responsabilità solidale e illimitata dei soci, ovvero dall'obbligo di ogni singolo socio di far fronte agli impegni presi dagli altri con i propri beni personali indipendentemente dalla quota di partecipazione. Il patrimonio personale, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, può essere utilizzato per far fronte alle richieste di un creditore.

Una società in nome collettivo può essere amministrata da tutti i soci e lo statuto sociale può prevedere un'amministrazione:

  • congiunta (approvazione di tutti gli amministratori)
  • disgiunta (libertà di compiere le operazioni per ciascun amministratore)
  • mista (congiunta per alcune tipologie di operazioni, ad esempio di carattere straordinario, e disgiunta per le altre)

Società in accomandita semplice, cos'è la Sas

A differenza della snc la società in accomandita semplice è distinta dal fatto di avere due categorie di soci:
accomandatari
accomandanti

I soci accomandatari amministrano e gestiscono l'attività e sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, proprio come i soci di una snc. Il nome di uno o più soci deve comparire nella ragione sociale della società.

I soci accomandanti hanno invece una responsabilità limitata e rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita. Questi ultimi non hanno poteri di amministrazione della società e non possono compiere atti di amministrazione né trattare affari in nome e per conto della società stessa se non hanno ricevuto una procura speciale dagli amministratori. Anche i soci accomandanti possono svolgere attività di controllo sull'amministrazione e sulla gestione, ricevono il bilancio annuale e ne controllano la correttezza.

Società semplici, cosa sono le S.s.

La società semplice è un particolare tipo di società di persone non commerciale con la quale il socio assume l'obbligo di effettuare dei conferimenti con beni e servizi che siano necessari per l'esercizio comune dell'attività. Come anticipato si tratta di una società che non può esercitare attività commerciale, e quindi non è soggetta al fallimento poiché non possiede il requisito previsto dall'articolo 1 - comma 1 - della legge fallimentare italiana.

I conferimenti dei soci possono prevedere:

  • beni mobili o immobili
  • denaro
  • crediti
  • attività lavorativa

A distinguerla dalle due forme societarie appena viste è l'autonomia patrimoniale imperfetta, ovvero il fatto che i creditori posano far valere i propri crediti nei confronti della società e dei soci che hanno agito in nome e per conto della stessa. Salvo patto contrario anche gli altri soci rispondono, fermo restando che nel momento in cui vengono chiamati ad adempiere al pagamento possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali i creditori potranno rifarsi. In questo modo il socio può limitare la propria responsabilità, con apposito patto che dovrà però essere portato a conoscenza dei tersi, pena la sua nullità.

Le società semplici non richiedono un capitale sociale minimo per l'avvio e non prevedono l'assemblea dei soci. Se non previsto espressamente nell'atto costitutivo ogni modifica deve ottenere il consenso unanime dei soci.

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