A breve cambieranno le regole per una buona fetta di partite IVA, dal 1° luglio 2022 in arrivo nuove disposizioni sull'obbligo della fattura elettronica per altri soggetti. La misura è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prevede lo stop degli esoneri dalla fatturazione elettronica per alcune categorie. Obbligo della fatturazione elettronica dal quale restano fuori le partite IVA con introiti e compensi fino a 25mila euro. Per altri 2 anni circa 800 mila autonomi, ditte e professionisti potranno proseguire con l'applicazione del regime forfettario e con l'emissione di fatture ancora in modalità cartacea.
Le nuove disposizioni sono rivolte anche alla lotta contro l'evasione fiscale, a tal proposito oltre all'obbligo della fatturazione elettronica esteso ad altre categorie di contribuenti, è stato previsto l'anticipo al prossimo 30 giugno della doppia sanzione per chi rifiuta i pagamenti elettronici con carte e bancomat. Di seguito entriamo nel dettaglio per scoprire da vicino cosa prevede il PNRR in materia di estensione ai nuovi soggetti della fatturazione elettronica.
Obbligo della fatturazione elettronica e fase transitoria
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022, il Decreto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza introduce l'obbligo della fatturazione elettronica per le partite IVA in regime di flat tax. Un'imposizione estesa pure ai soggetti in regime di vantaggio e alle associazioni dilettantistiche di natura sportiva. Il nuovo Decreto PNRR interviene in pratica sulle categorie esonerate secondo l'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015, di fatto cancellando l'esenzione prevista per tali soggetti. Un'esenzione che resterà valida, almeno fino al 2024, soltanto per le partite IVA in regime di flat tax con ricavi fino a 25.000 euro, che per qualche anno continueranno ad emettere le fatture in forma cartacea.
Riassumendo, per effetto delle novità previste a partire dal 1° luglio 2022, l'estensione dell'obbligo della fattura elettronica interesserà i:
-contribuenti in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, Decreto Legge 98/2011);
-contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014);
-soggetti passivi (enti del terzo settore e associazioni sportive dilettantistiche) in regime speciale ai fini IVA (artt. 1 e 2, Legge 398/91) e che nel periodo d’imposta interessato hanno fatto registrare compensi fino 65mila euro.
Previste delle disposizioni importanti anche in termini sanzionatori, in quanto per il 3° periodo d'imposta 2022, vale a dire dal 1° luglio al 30 settembre, i nuovi obbligati potranno emettere le fatture entro il mese seguente senza pagare alcuna sanzione. Un'opportunità concessa per effetto di una sorta di moratoria che, per i primi 3 mesi, permette appunto l'emissione delle fatture elettroniche entro la fine del mese successivo a quello delle operazioni. Il termine per emettere le fatture, fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data in cui vengono effettuate le operazioni, si allunga quindi temporaneamente senza che vengano applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto 417/1997. Ricordiamo che, nei casi di tardive emissioni dei documenti, le sanzioni previste vanno dal 5 al 10% dei corrispettivi non registrati.
Per tutto l’anno 2022 invece resta il divieto, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per l’elaborazione successiva delle dichiarazioni dei redditi precompilate, dell’emissione della fattura elettronica.
Vantaggi della fattura elettronica
Le nuove misure sono rivolte alla lotta all’evasione fiscale attraverso l’acquisizione di altre informazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, notizie utili per individuare eventuali buchi neri e responsabili. Molti altri dati a disposizione dell’amministrazione incaricata che arriveranno a partire dal 1° luglio 2022, con l’estensione dell’obbligo della fattura elettronica ai soggetti in regime forfettario, alle associazioni sportive dilettantistiche e ai soggetti in regime di vantaggio.
Una nuova misura anche a favore della semplificazione legata alla precompilata IVA, non tanto per i contribuenti in regime di flat tax ma principalmente per altre attività commerciali. In queste modo, con i dati derivanti dalla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di disporre di altre informazioni per rendere disponibili agli utenti bozze più verosimili.
La fatturazione elettronica porta con sé poi altri benefit direttamente riconducibili al processo di contabilizzazione dei dati, reso così più snello e veloce, al contenimento dei costi e a una maggiore efficienza nei rapporti tra clientela e fornitori. La procedura telematica della fatturazione elettronica comporta anche una velocizzazione delle tempistiche e un risparmio di carta non indifferente, favorendo la dematerializzazione dei documenti iniziato da tempo nel nostro Paese e pensata per eliminare la grossa quantità di carta presente nei tradizionali e obsoleti archivi della PA e dei privati. Per rimarcare la veloce diffusione e il sempre maggiore utilizzo della fatturazione elettronica non è neanche da dimenticare il fatto che, già dal 2015, la Pubblica Amministrazione (comuni, scuole, università, etc.) accetta soltanto pagamenti elettronici e non altro.
Fattura elettronica: differenze con il documento cartaceo
La pratica e sostanziale differenza tra la fattura elettronica e quella cartacea sta nel fatto che la prima va esclusivamente compilata con l’utilizzo di dispositivi elettronici e trasmessa online tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Quest’ultimo è un efficiente tipo di sistema online sviluppato e strutturato per svolgere precisi compiti, tra cui quello di controllare i dati fiscali obbligatori delle fatture e la veridicità delle partite IVA e dei codici fiscali di fornitori e clienti. Alla fine dei controlli previsti, in caso di esito positivo, il SdI effettua la consegna dei documenti ai destinatari e comunica a chi ha trasmesso la fattura elettronica la data e l’ora in cui è avvenuta la relativa consegna.
Per compilare la fattura elettronica è assolutamente necessario l’uso di PC, tablet o smartphone e di un programma per generare l’unico formato previsto dall’Agenzia delle Entrate (HML). Saranno rifiutati automaticamente dal sistema altri tipi di formati diversi da quello in HML, con conseguenti perdite di tempo. Per facilitare la compilazione e la successiva trasmissione della fattura elettronica, la stessa Agenzia delle Entrate mette gratis a disposizione degli utenti alcuni programmi e funzionalità. In particolare, da segnalare la procedura da usare tramite la sezione "Fatture e Corrispettivi" che consente di generare, trasmettere e conservare il documento verso PA e privati, di trasmettere i dati dei corrispettivi e di inviare i dati all’Agenzia.
A parte la diversa modalità di trasmissione, non ci sono altre grandi differenze tra la fattura elettronica e la fattura cartacea. Le informazioni da indicare nel documento sono praticamente le stesse, con l’unica eccezione della segnalazione nella fattura elettronica dell’indirizzo email dove il cliente vuole riceverla. I clienti possono non indicare l’indirizzo email o non averlo, in questi casi la fattura viene emessa comunque e rimane disponibile in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, in alternativa agli strumenti resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, esiste la possibilità di utilizzare altri tipi di software. Strumenti comunque validi, con tante funzionalità, rispettosi delle specifiche tecniche richieste dalla norma e in grado di generare i file delle fatture in HML.
Al di là del programma usato dagli utenti, a seguito della trasmissione delle fatture elettroniche, il Sistema di Interscambio restituirà agli interessati le relative ricevute in base all’esito della stessa trasmissione. Se le fatture arrivano correttamente a destinazione i compilatori riceveranno il messaggio di corretta consegna, in caso contrario il messaggio di recapito mancato. Esiste anche la possibilità che il Sistema di Interscambio accetti una fattura con qualche errore, in questo caso bisogna intervenire tempestivamente con una nota di variazione o di credito, a cui fare seguire un nuovo documento elettronico.
Di anno in anno l’obbligo della fatturazione elettronica coinvolge una platea sempre più ampia di soggetti e, dopo il debutto di alcuni anni fa con ottimi risultati dei pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, l’obbligo con l’inizio del prossimo mese di luglio si estenderà anche ai soggetti in regime forfettario, alle associazioni sportive dilettantistiche e ai contribuenti in regime di vantaggio. Ancora qualche mese di attesa e i nuovi provvedimenti in materia previsti dal PNRR produrranno i primi effetti, con la dichiarata volontà di dare un'altra spallata all'evasione fiscale.