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Rimborso spese prestazioni di lavoro autonomo occasionale: quando applicare la ritenuta d'acconto?

In caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale la ritenuta d’acconto del 20% deve essere sempre applicata, oppure vi sono delle prestazioni escluse? Con la risoluzione n. 49/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito questo aspetto.

Lavoro autonomo occasionale: caratteristiche e disciplina fiscale

Prima di addentrarci sulla ritenuta d'acconto del 20% da applicare ai compensi per lavoro autonomo occasionale vediamo quali sono le caratteristiche e la disciplina fiscale di questo tipo di prestazione. Si parla di lavoro autonomo occasionale nel caso in cui un soggetto svolga a favore di un committente opere o servizi da svolgere con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione. Il prestatore d'opera agisce al di fuori dal coordinamento del committente e senza inserimento funzionale nella sua organizzazione.

Un altro aspetto importante che identifica questo tipo di prestazione è racchiuso nella parola "occasionale". La collaborazione dovrà infatti avere carattere sporadico e non abituale. In caso contrario si parlerà di rapporto di lavoro autonomo occasionale e il prestatore d'opera (pur rimanendo svincolato dalla subordinazione) avrà l'obbligo di aprire partita IVA ed emettere fattura.

Dal punto di vista fiscale i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale sono disciplinati dall’ art. 67 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Tale norma prevede che i compensi derivanti da questa tipologia di rapporto siano inclusi tra i "redditi diversi". Per l'individuazione del reddito imponibile da lavoro autonomo occasionale si procede a sottrarre, dal reddito percepito nel periodo d'imposta, eventuali spese documentate inerenti la produzione di tale reddito.

Spese nella prestazione di lavoro autonomo occasionale

Le spese sostenute da chi effettua la prestazione devono essere validamente documentate. Sebbene riguardo alla tipologia di spese che possono essere portate in deduzione non vi siano chiarimenti ufficiali, ritieniamo che possano rientrarvi i costi strettamente inerenti all’attività o prestazione effettuata, come ad esempio spese per mezzi di trasporto (treno, aereo o taxi), costi carburante, spese per vitto e alloggio, spese di cancelleria.

Rimborso spese nella prestazione occasionale

Come viene inquadrato il rimborso spese nella ricevuta per prestazione occasionale? Nel caso in cui il prestatore occasionale riceva dal committente esclusivamente un rimborso per le spese sostenute, la prestazione è da considerarsi gratuita e non si dovrà applicare la ritenuta d’acconto del 20% prevista dalla normativa.

Qualora invece il compenso percepito ecceda la somma delle spese sostenute (e documentate) non potremmo parlare di prestazione a carattere gratuito. In questo caso che succede? Il prestatore emetterà ricevuta all'azienda indicando l'importo complessivo percepito e calcolando, su di esso, la ritenuta d'acconto del 20%. Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, potrà riportare nella voce "redditi diversi" il compenso totale, indicando poi la ritenuta d'acconto subita e certificata dal committente, e l'importo spese sostenute purché inerenti e documentate.

Supponiamo che il signor Rossi abbia svolto un incarico per conto della ditta X e percepito un compenso di 400 euro. Le spese che si sono rese necessarie per svolgere tale incarico ammontano a 150 euro. Il percettore emetterà all'azienda una ricevuta indicando il compenso di 400 euro sul quale calcolerà la ritenuta acconto 20% (80 euro). Nella propria dichiarazione dei redditi riporterà poi alla voce "redditi diversi" la somma di 400 euro, mentre nella sezione dedicata alle ritenute indicherà 80 euro, e tra le spese inerenti e documentate inserirà 150 euro.

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