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Restyling 2024, cosa cambia

In questo 2024 arrivano delle novità per la fatturazione elettronica che riguardano i forfettari e altri aspetti come il divieto per le prestazioni del settore sanitario. Scopriamo cosa cambia in questo 2024 per la fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica: esteso a tutti l’obbligo

A partire dal primo gennaio 2024 sono state introdotte delle importantissime novità che riguardano l'utilizzo della fatturazione elettronica. Fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo di emettere fatturazione elettronica non riguardava tutti i contribuenti perché c'erano delle eccezioni. Invece, ora l'obbligo viene stato esteso a tutti i soggetti passivi IVA attualmente residenti sul territorio nazionale. Non ci sono più differenziazioni per quanto concerne il regime fiscale e i compensi ottenuti nel corso dell'anno solare.

Ciò comporta che tutti questi soggetti devono produrre ed emettere fattura elettronica in formato XML attraverso SDL ossia con il sistema di interscambio ormai in uso da diversi anni. La casistica prevede a questo punto che anche i contribuenti forfettari e quelli che si trovano in regime di vantaggio nonché le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) debbano procedere con tale strumento digitale. Per le ASD è stato quindi eliminato il precedente principio che fissava di fatto l'obbligo qualora i ricavi percepiti fossero superiori ai 25 mila euro. In buona sostanza le normative introdotte eliminano tutte le eccezioni e le deroghe che erano state previste precedentemente per mettere al riparo soggetti minori dal punto di vista fiscale e finanziario.

Questo è stato un passaggio quasi obbligato per arrivare ad una condizione di uniformità. Tra l'altro, è stata presa questa decisione anche per semplificare dal punto di vista burocratico la gestione della fatturazione elettronica che precedentemente prevedeva un numero elevato di eccezioni che rendevano più tortuoso e complesso l'iter. Va ricordato però che l'obbligo non è tale nel caso di soggetti passivi di IVA non residenti sul territorio italiano.

L'eccezione delle prestazioni sanitarie

La problematica relativa alla gestione della fatturazione elettronica è stata affrontata anche nel decreto Milleproroghe ossia il numero 215 nell'anno 2023. Nello specifico, con l'articolo 3 comma 3 è stata prevista una proroga che riguarda tutto l'anno solare 2024.

È relativa al divieto di emissione della fatturazione elettronica per tutte le prestazioni che riguardano il comparto sanitario. Questa differenziazione non è dovuta ad aspetti di natura fiscale bensì a problematiche di privacy. Si parla quindi di necessità di tutelare i dati personali di tutti quei soggetti che si ritrovano a dover fruire di prestazioni sanitarie. Dal punto di vista pratico c'è quindi una proroga che consente di evitare l'obbligo di fatturazione elettronica per l'anno 2024.

Poi c'è un'altra questione relativa sempre a questo aspetto e che è stata affrontata nell'articolo numero 4 del decreto Anticipi ossia il numero 145 del 2023. Il Legislatore ha deciso di abrogare all'articolo 2 comma 6 quater. Precedentemente la normativa prevedeva che a partire dal primo gennaio 2024 tutti i soggetti che erano tenuti all'invio dei dati a sistema che gestisce le prestazioni sanitarie sul territorio italiano, fossero obbligati a registrare i corrispettivi di ogni giorno adoperando soluzioni di memorizzazione elettronica con relativa trasmissione in via telematica dei dati al sistema tessera sanitaria. Si tratta dunque di una materia estremamente delicata e complicata da affrontare tant'è che il Legislatore ha deciso di soprassedere almeno per un anno lo stato dei fatti. L'idea sembra comunque quella di allineare tutti i vari settori rispetto all'obbligo della fatturazione elettronica.

Le specifiche tecniche

Le normative emanate negli ultimi mesi hanno non solo ridefinito il concetto di obbligatorietà per l'emanazione di fatturazione elettronica estendendola praticamente a tutti i settori con la sua eccezione di quello sanitario, ma prevede anche delle differenziazioni e novità importanti per quanto concerne le specifiche tecniche. La legge stabilisce che dal primo febbraio 2024 sono state aggiunte delle specifiche tecniche alla versione 1.8 e questo riguarda essenzialmente i tracciati XML delle fatturazioni elettroniche che vengono scambiate tra soggetti privati.

Questa nuova versione è stata messa a disposizione degli utenti dall'agenzia delle entrate in data 12 dicembre 2023. Non si tratta di un semplice aggiornamento ma di una rivisitazione di alcune caratteristiche e regole. In primo luogo ci sono nuove che poi questioni per quanto riguarda lo scarto delle fatture elettroniche quando c'è la dichiarazione di intento invalidata. In questo caso è possibile utilizzare il documento TD28 che precedentemente era disponibile soltanto per delle operazioni che venivano gestite con interlocutori residenti a San Marino. Queste nuove modalità che permettono la comunicazione dei dati oggi vengono estese anche per operazioni passive in generale con tutti i paesi esteri.

Questa prassi però si attiva esclusivamente nel caso in cui ci dovessero essere degli errori di errata applicazione del concetto di reverse charge. Si tratta di uno strumento che riguarda un'imposta sul valore aggiunto che sarebbe l'IVA e che viene applicata soltanto in alcuni casi specifici. Volendo semplificare questo meccanismo accade che il contribuente che si vede recapitare la fattura invece di pagare l'IVA all'emittente della fattura, la versa direttamente all'erario. In buona sostanza c'è un trasferimento della tassazione che non risulta più a carico di colui che emette la fattura ma del cliente che ha acquistato un servizio oppure un prodotto altra novità riguarda sempre le operazioni che vengono effettuate con fornitori stranieri. Nello specifico dei dati anagrafici dovrà essere inserita anche la descrizione dell'identificativo del paese mentre per gli imprenditori agricoli che si trovano in regime speciale potranno richiedere e ottenere una gestione automatizzata delle liquidazioni IVA.

Dichiarazione d’intenti e reverse charge

Dal punto di vista procedurale è stato introdotto un nuovo codice errore 477 che viene determinato in seguito ad un controllo che valuta eventuali errori.

Per quanto riguarda la dichiarazione di intento che deve essere inserita nell'apposito campo indicato con altri dati gestionali. Quando viene rilasciato questo codice errore dovuto a questa genere di inadempienza automaticamente il sistema determina il rifiuto della fatturazione elettronica.

I controlli in questione vengono espletati soprattutto per evitare le eventuali frodi IVA che già da qualche anno venivano portate avanti con un semplice meccanismo che prevedeva l'utilizzo del cosiddetto falso plafond. Il legislatore aveva già affrontato questo genere di problematica con controlli più severi che dal primo gennaio 2022 prevedevano una serie di analisi di rischio. Obiettivo principale di questo meccanismo virtuoso era quello di contrastare e inibire eventuali dichiarazioni di intento non veritiere ed emesse soprattutto da falsi esportatori. Il meccanismo quindi che in buona sostanza dopo aver riscontrato l'irregolarità provvede ad invalidare le dichiarazioni per mezzo di una comunicazione che viene inviata ad entrambe le parti ossia il cliente e invece colui che fornisce la fattura che in questo caso il fornitore che ha proposto la dichiarazione di intento. Il sistema per correggere a questo errore richiede poiché lo stesso fornitore debba emettere le fatture con Imposta e con meccanismi di correzione per tutte quelle precedenti con un titolo di non imponibilità. Come già accennato in precedenza le novità per la fatturazione elettronica 2024 riguardano anche il meccanismo del reverse charge. 

Nuove modalità riguardano soprattutto l'utilizzo del tipo documento TD28 che viene adoperato esclusivamente per comunicare i dati di una operazione che è stata eseguita da soggetti che non sono residenti sul territorio nazionale. Tra l'altro, oltre a questo requisito la novità fa riferimento anche al caso in cui oltre a non essere soggetti residenti in Italia non ci sia stato un corretto utilizzo per l’appunto del regime di reverse charge. In pratica è prevista una sanzione che va da un minimo di 250 e fino a un massimo di 2000 euro per situazioni in cui il cessionario riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore. Ultima modifica riguarda gli imprenditori agricoli e l'utilizzo dell'elemento Tipo Dato.

In pratica un produttore agricolo può valorizzare questo elemento qualora lo ritenesse necessario per poter ottimizzare e semplificare la gestione automatica della liquidazione IVA. Inserire ALI COMP nel caso in cui il rapporto riguarda la cessione di prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate mentre si usa la dicitura NO COMP Se invece invece questo genere di operazioni vengano effettuati in maniera occasionale e rientrano quindi nel regime che si fa riferimento nell'articolo 34 bis. Insomma ci sono diverse novità che riguardano questo 2024 Per quanto concerne l'emanazione della fatturazione elettronica con un ampliamento del bacino di professionisti che devono obbligatoriamente utilizzare questo strumento che accelera il meccanismo di digitalizzazione. Inoltre sono stati inseriti una serie di questioni tecniche che riguardano gli imprenditori agricoli il meccanismo del reverse charge la dichiarazione di intento è anche l'unica eccezione rispetto all'obbligatorietà per quanto riguarda le prestazioni del sistema sanitario.

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