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Le novità di ottobre sulla fatturazione elettronica

Cosa è cambiato e cosa cambierà nella fatturazione elettronica? Ci troviamo in una fase transitoria che porterà alcuni cambiamenti con il nuovo anno. I titolari di partita IVA dovranno adeguarsi al nuovo e più evoluto tracciato XML, divenuto operativo già dal 1 ottobre 2020. A cambiare sono le regole tecniche di predisposizione delle fatture elettroniche, che diventano così più dettagliate. Nella versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la compilazione delle e-fatture, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è possibile trovare tutte le novità che interesseranno professionisti ed aziende. 

I cambiamenti riguardano i codici Tipo Documento ed i codici Natura. Per quanto riguarda i codici Tipo Documento sono stati introdotti 18 codici specifici che consentono di individuare immediatamente la tipologia di operazione in base a questo schema:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto su fattura
  • TD03 Acconto su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione o autofattura per acquisti di servizi all'estero
  • TD18 Integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Autofattura per l'acquisto di beni ex art.17 Comma 2  DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per la regolarizzazione ed integrazione di fatture (articolo 6 Comma 8 DL 471/97 oppure articolo 46 Comma 5 DL 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all'articolo 21 Comma 4 lettera A 

Cambiamenti anche per i Codici Natura, che interessano le operazioni non imponibili o i casi di inversione contabile, già presenti nella precedente versione con codici da N1 a N7. In vista di una bozza di dichiarazione IVA precompilata più dettagliata possibile il contribuente titolare di partita IVA è tenuto a fornire un maggior grado di dettaglio utilizzando i seguenti codici Natura Operazione: 

  • N1 Escluse art.15
  • N2 Non soggette
  • N2.1 Non soggette IVA ai sensi artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72
  • N2.2 Non soggette IVA - altri casi
  • N3 Non imponibili
  • N3.1 Non imponibili - esportazioni
  • N3.2 Non imponibili - cessioni intra UE
  • N3.3 Non imponibili - cessioni verso San Marino
  • N3.4 Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
  • N3.5 Non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento
  • N3.6 Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 Esenti
  • N5 regime del margine/IVA non esposta
  • N6 inversione contabile
  • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami ed altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile - cessione di oro ed argento puro
  • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile - altri casi
  • N7 IVA assolta in altro Stato UE

Questa suddivisione molto più dettagliata nasce dalla necessità di adeguare le date di fine validità per alcuni codici e la data di entrata in vigore di alcuni nuovi controlli ed ha lo scopo di offrire anche uno strumento utilissimo ai fini della nuova dichiarazione precompilata IVA, che verrà predisposta dall'Agenzia delle Entrate già dal prossimo anno. 

Fino al 31 dicembre 2020 si potrà scegliere se utilizzare il vecchio sistema oppure il nuovo: il sistema di interscambio Sdl accetterà e riconoscerà le fatture elettroniche redatte con entrambi i sistemi. Il periodo di rodaggio era stato inzialmente previsto fino al 30 settembre, ma la crisi sanitaria causata dal Covid-19 ha imposto una proroga al 31 dicembre 2020 per garantire la continuità dei servizi e l'adeguamento graduale alle nuove direttive. Dopo questo periodo di rodaggio in cui il nuovo sistema sarà disponibile in via facoltativa scatterà l'obbligo di adeguarsi alla nuova versione dal 1 gennaio 2021

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