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Il codice fiscale va inserito nella fattura con regime forfettario?

Dal primo luglio 2022 è stata introdotta un importante novità per quanto riguarda coloro che hanno una partita iva a regime forfettario e che fino ad oggi hanno potuto utilizzare la fattura cartacea. L'introduzione, però, della fattura elettronica anche per questi soggetti pone un dubbio per quanto riguarda l'utilizzo del codice fiscale invece della partita iva: è possibile farlo? Ecco tutto quello che a tal proposito fa sapere l'Agenzia delle Entrate.


La fatturazione elettronica e il regime forfettario

Il D.L. 36/2022 ha introdotto dal primo luglio 2022 l'obbligo della fatturazione elettronica anche per coloro che sono soggetti alla partita iva forfettaria. L'obbligo è stato introdotto dal cosiddetto decreto PNRR solo dopo aver ricevuto parere favorevole dall'Unione Europea e riguarda un nutrito nucleo di professionisti che fino al 30 giugno potevano emettere fattura cartacea. Che cosa comporta questa novità? Semplicemente si allarga la platea di coloro che devono utilizzare un software specifico per l'invio della fattura che, in questo modo, passerà direttamente attraverso il controllo dell'Agenzia per le Entrate che in ogni momento potrà verificare importi e destinatari. L'iniziativa nasce nella lotta per il contrasto dell'evasione fiscale ma comporterà per tutti gli interessati da questa novità nuovi obblighi e tanti dubbi, soprattutto per coloro che non hanno ancora mai operato con questa tipologia di fattura. Tante le incertezze, fra le quali una che riguarda l'utilizzo oltre della partita iva anche del codice fiscale dei soggetti che sono i destinatari della fattura, soprattutto se soggetti di p.iva. In quesito è stato rivolto direttamente all'Agenzia delle Entrate per riuscire ad avere delle indicazioni precise, visto che questo aspetto non è ben specificato all'interno del decreto che sancisce il nuovo obbligo.

Tutti i nuovi obblighi del regime forfettario

Sono obbligati alla fatturazione elettronica a partire dal primo luglio 2022 tutti coloro che sono titolari di una partita iva con il regime forfettario. Non è, però, l'unica categoria che da qualche giorno si trova a vivere questa piccola o grande rivoluzione: sono interessati da questa innovazione anche le associazioni sportive dilettantistiche nonché tutte le realtà del terzo settore che avevano attivato l'opzione del regime forfettario. In particolare le associazioni erano esonerate inizialmente tutte quelle che avevano un ricavato annuo sotto la soglia dei 65mila euro, superati i quali scattava l'obbligo automatico della partita iva. Invece dal primo luglio la situazione cambia per tutti, con alcune eccezioni per coloro che nell'anno precedente erano al di sotto di un fatturato pari a 25mila euro. Proprio per tale motivo, diventa importante appurare con precisione alcuni aspetti fondamentali come l'eventuale inserimento o meno del codice fiscale del destinatario. Può sembrare un aspetto da poco ma occorre sottolineare che la presenza di errori oppure l'assenza di dati fondamentali può rendere nulla una fattura oppure può comportare delle gravi conseguenze per chi emette la fattura, finanche l'annullamento della stessa oppure eventuali multe in seguito all'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'errore commesso.

È possibile utilizzare il codice fiscale al posto della partita iva?

Ritornando al quesito iniziale, è obbligatorio inserire anche il codice fiscale del destinatario della fattura che è titolare di partita iva? L'Agenzia delle Entrate, in una delle sue FAQ, specifica che non si tratta di un elemento obbligatorio: non è necessario inserire il codice fiscale oltre la partita iva per i soggetti che hanno la necessità della fatturazione elettronica. I soggetti che emettono la fattura possono scegliere alternativamente uno dei due dati, anche se non accade nulla per coloro che inseriscono entrambi i dati: l'SdI non scarta tali fatture. Avviene il contrario, invece, nei casi in cui nella fattura elettronica viene indicato esclusivamente il codice fiscale e non la partita iva di soggetti che sono titolari di tale regime fiscale, a meno che l'acquisto effettuato non sia comunque realizzato non nell'ambito professionale ma per uso personale: in questo caso può anche essere omessa la partita iva.

Tutti i limiti e i rischi per gli inadempienti

Che cosa succede nel caso in cui un soggetto obbligato alla fattura elettronica non si adegua all'obbligo previsto dalla normativa a partire dal primo luglio? Sostanzialmente i soggetti obbligati hanno tempo 30 giorni per adeguarsi al nuovo regime, altrimenti vanno incontro a multe che possono variare da 250 fino ad un massimo di 2500 euro per la fattura non correttamente emessa. Si salvano dall'obbligo solo coloro che, nell'anno precedente, hanno fatturato meno di 25mila euro annui.

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