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Flat tax obbligo fattura elettronica scatta oltre 25mila euro

Con l’inizio del prossimo mese di luglio vanno in vigore delle nuove disposizioni per le partite IVA: in arrivo importanti novità sull’obbligo della fatturazione elettronica per almeno parte di loro. A prevederlo è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che tra le misure introdotte pone un freno agli esoneri dei soggetti obbligati alla fattura elettronica. Uno stop non per tutti ma per una buona parte di partite IVA, dovrebbero restare esclusi dal nuovo obbligo le partite IVA con compensi o ricavi fino a 25.000 euro. A conti fatti, circa 800mila tra professionisti, ditte e autonomi per altri due anni potranno continuare ad usare il regime forfettario con le fatture in forma cartacea.

L’estensione della fattura elettronica si traduce in un’altra misura essenziale per contrastare il dilagante fenomeno dell’evasione, affiancata nel nuovo decreto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dall’anticipo al 30 giugno 2022 della sanzione doppia per coloro che rifiutano i pagamenti con il Pos. L’obbligo per i soggetti ricadenti nella nuova disposizione scatterà dal 1° luglio, con il 2022 che sarà contraddistinto dall’emissioni di fatture elettroniche e cartacee. Tuttavia non è totalmente escluso qualche ripensamento dell’ultima ora da parte del Governo, con lo spostamento del debutto della misura al 2023. Di seguito un approfondimento della materia per capire cosa cambia realmente a partire dal 1° luglio 2022, le sanzioni previste in caso di inadempienza e le caratteristiche e le modalità di invio delle fatture elettroniche.

Fattura elettronica: obbligo dal 1° luglio per partite IVA

Il Decreto PNRR, pubblicato in G.U del 30 aprile, conferma l’obbligo dal prossimo mese di luglio della fattura elettronica per le partite IVA che applicano la flat tax. Con questa novità l’obbligo viene esteso anche alle associazioni dilettantistiche sportive e ai contribuenti in regime di vantaggio. Per i primi 3 mesi prevista una moratoria, in quanto le emissioni dei documenti saranno possibili entro il termine del mese seguente rispetto a quello delle operazioni, senza che vengano applicate le sanzioni. Dal 1° luglio 2022 e fino al 30 del mese di settembre 2022, cioè per il terzo periodo di imposta, i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica potranno emettere quindi le fatture entro il mese successivo. La scadenza di emissione delle fatture, fissata in via ordinaria a 12 gg dalla data in cui viene effettuata l’operazione, temporaneamente si allunga senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, c. 2, del Decreto 471/97. Sanzioni che, nei casi di emissioni tardive delle fatture elettroniche, vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non registrati.

In fatto di obbligo della fatturazione elettronica il nuovo Decreto interviene sugli esoneri riportati nell’art. 1, c. 3, del Decreto Legislativo 127/2015, cancellando la parte in cui era prevista l’esenzione per i soggetti in regime forfettario, per i soggetti in regime di vantaggio e per le associazioni dilettantistiche sportive. Fino al 2024 continuerà ad applicarsi l’esonero per le partite IVA in regime di flat tax con compensi o ricavi fino a 25mila euro. Soggetti che, per il momento, continueranno con le emissioni di fatture cartacee restando escluse dal nuovo obbligo.

In sintesi e per riepilogare, con la nuova disposizione non si prevede più l’esonero dalla fatturazione elettronica per le categorie seguenti:

-soggetti rientranti nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, Decreto Legge 98/2011);

-soggetti in regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014);

-soggetti passivi (associazioni dilettantistiche sportive ed enti del terzo settore) che applicano il regime speciale ai fini IVA (artt. 1 e 2, Legge 398/91) e che nel periodo d’imposta hanno registrato ricavi fino 65.000,00 euro.

L’estensione obbligatoria delle fatture elettroniche a questi altri soggetti fa seguito alla Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2251, un provvedimento che ha esteso il campo di applicazione ai contribuenti che fruiscono della franchigia per le imprese di cui all’ art. 282 della Direttiva della Comunità Europea 2006/112.

Per il 2022 rimane invece in vigore il divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni al Sistema Tessera Sanitaria, per la successiva elaborazione delle dichiarazioni annuali dei redditi precompilate.

Obbligo fattura elettronica: lotta all’evasione

Con tale provvedimento l’intenzione del governo è quella di dare un altro duro colpo al fenomeno dell’evasione, chiudendo il cerchio con la maggiore disponibilità delle informazioni anche se, per le micro partite IVA, fino al 2024, resta ancora aperta la finestra. L’obbligo della fatturazione elettronica scatterà oltre che per il regime forfettario, per i soggetti in regime di vantaggio e per le associazioni dilettantistiche sportive. Una maniera per l’amministrazione finanziaria italiana per disporre della stragrande maggioranza di informazioni verso i privati e risalire ai buchi neri dell’evasione.

Lotta all’evasione a parte, con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica a nuovi soggetti, si apre la porta verso la semplificazione riconducibile alla precompilata IVA. Una semplificazione non tanto per i soggetti in flat tax, non obbligati alle dichiarazioni e alle liquidazioni periodiche, ma indirizzata soprattutto ad altre attività economiche. Con le informazioni complete delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate metterebbe a disposizione degli utenti bozze maggiormente attendibili, contenendo la necessità da parte degli interessati di provvedere alle relative modifiche.

Restando in tema di lotta all’evasione e di contrasto al sommerso, il Decreto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mira ad anticipare anche le sanzioni per i soggetti che rifiutano i pagamenti con il Pos: decorrenza dal 30 giugno 2022 e non più a partire dal 1° gennaio 2023. Per effetto dell’anticipo, dal prossimo 30 giugno professionisti, esercenti e commercianti che rifiutano i pagamenti con le carte elettroniche da parte dei consumatori sono seriamente esposti ai rischi di una sanzione pecuniaria di 30 €, incrementata del 4% del valore delle transazioni. Un provvedimento per incentivare i pagamenti digitali e contestualmente per contenere i pagamenti in contanti. Sotto la lente di ingrandimento finiscono così un’altra ampia platea di contribuenti e diverse ulteriori informazioni, per permettere un controllo più accentuato del fenomeno evasivo. Saranno poi i fatti a dire se le nuove misure introdotte dal governo italiano avranno prodotto gli effetti sperati e risultati soddisfacenti.

Fattura elettronica: caratteristiche, modalità di invio e Sistema di Interscambio

Le fatture elettroniche sono diverse dalle fatture prodotte in modalità cartacea perché vanno necessariamente redatte con l’uso di un dispositivo elettronico e inviate telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Questo sistema telematico effettua dei precisi compiti come se fosse una specie di "postino" perché controlla che le fatture elettroniche contengano almeno le informazioni fiscali obbligatorie, e che le Partite IVA dei fornitori e i codici fiscali o le partite IVA dei clienti siano veritieri. Dopo le verifiche di rito, nei casi di esiti positivi, il Sistema di Interscambio consegna le fatture ai destinatari e comunica a coloro che hanno trasmesso i documenti l’ora e la data di consegna.

I dati da riportare nelle fatture elettroniche sono praticamente gli stessi di quelli da indicare nelle fatture rilasciate in forma cartacea, fatta eccezione per l’indicazione dell’indirizzo email dove i clienti vogliono ricevere i documenti. Nel caso in cui un cliente non ha un indirizzo email da segnalare, la fattura elettronica comunque viene emessa e resta a disposizione in un’area specifica del sito online dell’Agenzia delle Entrate.

La compilazione delle fatture elettroniche necessita, come detto, di un dispositivo elettronico (PC, smartphone, tablet), al quale associare un programma che permetta di compilare il file nel formato HML previsto dalla disposizione dell’Agenzia delle Entrate di aprile 2018. La stessa Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibili per gli utenti tre diversi programmi per la predisposizione delle fatture elettroniche:

-un processo utilizzabile attraverso l’accesso al portale "Fatture e Corrispettivi";

-uno specifico software da scaricare direttamente su PC;

-un’apposita applicazione (FatturAE) per smartphone e tablet.

In particolare, la sezione "Fatture e Corrispettivi", consente di fruire di diversi servizi quali la generazione, l’invio e la conservazione dei documenti verso privati e Pubblica Amministrazione, l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate e di memorizzare e trasmettere le informazioni dei corrispettivi.

In luogo ai tre programmi per la compilazione dei documenti resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate è possibile usare software privati, l’essenziale è che tali programmi consentano la compilazione dei file delle fatture elettroniche in formato HML. Altri strumenti efficaci con servizi, funzioni e le corrette specifiche tecniche richieste dalla normativa disponibili sul mercato.

Una volta inviata la fattura elettronica al Sistema Interscambio (SdI), il sistema restituirà una ricevuta all’interessato: se la fattura è correttamente arrivata a destinazione il compilatore riceverà una ricevuta telematica di corretta consegna, altrimenti riceverà un messaggio di mancato recapito. Se invece il documento verrà comunque accettato dal SdI con errori è necessario intervenire con l'emissione di una nota di credito o con una nota di variazione, per poi procedere con la compilazione di una fattura nuova.

Procedure online efficienti e funzionali che permettono di velocizzare sensibilmente i tempi e consentono un notevole risparmio di carta, contribuendo anche al processo di dematerializzazione dei documenti cominciato in Italia alcuni anni fa per eliminare gli archivi cartacei.

Altri pratici vantaggi della fatturazione elettronica sono legati alla procedura velocizzata della contabilizzazione delle informazioni, alla riduzione dei costi e dei possibili errori e in un’efficienza superiore nei rapporti tra fornitori e clienti. Per concludere, è da tener conto che la PA (Ministeri vari, scuole, università, comuni, Camere di Commercio) dall’anno 2015 accetta esclusivamente i pagamenti elettronici, un altro aspetto della questione che non si può ignorare.

 

 

 

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