La crescente attenzione verso la protezione dei dati sensibili ha portato il legislatore nel 2019 a vietare l'emissione della fattura elettronica per tutte quelle prestazioni che vengono rese ai privati. La stessa regola vale anche per il 2020. Ma cosa dice più nello specifico la norma relativa? Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Le novità del 2020 per le fatture di prestazioni sanitarie
La novità del 2020 è proprio quella della proroga di un divieto già in vigore nel 2019 ossia l'invio della fattura elettronica al sistema SDI. Il DL n.124 dell'ottobre 2019 aveva già infatti preso in considerazione la delicatezza dei dati trattati all'interno di una fattura per prestazione sanitaria e aveva decretato l'incompatibilità delle regole della privacy con la necessità di condividere le fatture elettroniche all'interna del sistema SDI. Da qui la decisione di escludere le fatture elettroniche di prestazioni sanitarie dall'invio allo SDI, ossia il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate. Un passo importante che va verso una maggiore tutela dei pazienti e soprattutto verso politiche di protezione della privacy e di trattamento dei dati più in linea con quanto le regole europee ci impongono.
Nuovo divieto di invio della fattura elettronica per prestazioni sanitarie al sistema SDI
Le decisioni prese con il DL n.124 dell'ottobre 2019, dunque, estendono i loro effetti anche per tutto il 2020: nei prossimi dodici mesi sarà espressamente vietato l'emissione di fatture elettroniche in formato XML per prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Per contabilizzare queste operazioni, quindi, si dovranno necessariamente usare fatture in formato analogico; andranno bene anche le fatture in formato elettronico purché, però, non sia previsto il loro invio al Sistema di Interscambio. C'è anche il problema per le fatture di prestazioni non sanitarie. In quel caso è prevista la possibilità dell'emissione di fattura elettronica con invio allo SDI solo nel caso in cui le fatture non contengano descrizioni di prodotto o di servizio che in qualche modo possano ricondurre allo stato di salute del paziente. Gli operatori sanitari sono chiamati alla massima attenzione in materia perché corrono il rischio di incorrere in pesanti multe e anche in processi penali in base alla norma attualmente vigente sulla violazione della privacy.
Cosa accade per le prestazioni sanitarie erogate a non residenti in Italia
Un caso particolare è quello che si configura quando la fattura per prestazione sanitaria deve essere emessa nei confronti di un paziente che non risiede sul territorio italiano. Anche in questo caso il DL n.124 dell'ottobre 2019 stabilisce il divieto di emettere fattura elettronica con invio allo SDI per evitare che possano transitare per i sistemi informazioni riservate sullo stato di salute dei pazienti e sulla natura delle cure sanitarie erogate. Un altro elemento molto importante in questo caso riguarda anche l'esterometro. Solitamente, infatti, chi emette fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente in Italia è tenuto a dichiararne l'emissione anche all'Agenzia delle Entrate tramite l'esterometro. Questo obbligo, però, viene meno nel caso di fatture di prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche non residenti sul territorio nazionale. La protezione dei dati, quindi, resta sempre la preoccupazione principale del legislatore che con questa norma ha voluto tutelare anche i cittadini non italiani (o gli italiani residenti fiscalmente all'estero) che si trovano nella condizione di ricevere cure mediche sul suolo nazionale.
Le prestazioni sanitarie per le persone non fisiche
Cosa succede, invece, nel caso in cui le prestazioni sanitarie siano erogate nei confronti di persone non fisiche? Ad esempio può essere la situazione nella quale la prestazione sanitaria è erogata nei confronti di una persona fisica, ovviamente il paziente, ma la fattura relativa alla prestazione viene emessa nei confronti della compagnia di assicurazione che tutela il paziente. In questo caso viene meno il divieto imposto dal DL n.124 dell'ottobre 2019. L'ente sanitario, quindi, è obbligato sia all'emissione della fattura elettronica che al suo invio all'Agenzia delle Entrate tramite SDI. Nel caso in cui la persona non fisica alla quale viene intestata la fattura abbia residenza fiscale al di fuori del suolo nazionale, l'azienda sanitaria è obbligata anche all'invio della stessa all'esterometro. In questo caso specifico, quindi, per il legislatore viene meno la tutela dei dati personali e della privacy del pazienten e prevalgono le regole previste sempre per tutti gli altri tipi di fattura elettronica.
Conclusioni
La normativa in materia, dunque, è molto varia ed articolata e si corre il rischio di sbagliare facilmente, anche con la semplice redazione della fattura. Un aiuto in tal senso, però, può venire da un software come SdiPec che consente di preparare la fattura elettronica in modo veloce, di inviarla al sistema SDI e di archiviarla per avere sempre tutto sotto controllo. Il software è totalmente gratuito e può essere utilizzato con qualunque pc, anche senza formazione specifica poiché ha un'interfaccia molto semplificata ed intuitiva. Prova oggi stesso la versione demo di SdiPec!