FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGIME FORFETTARIO
Quest'anno, con la nuova riforma fiscale, è stata estesa la fatturazione elettronica per gli ultimi regimi agevolati che ne erano stati esclusi, ovvero: contribuenti in regime forfettario, contribuenti in "regime di vantaggio" e i soggetti passivi che hanno optato per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi. Tutti questi dovranno, dal 1 Luglio 2022, adeguarsi ed emettere la fattura elettronica. Tuttavia, è prevista un'ulteriore esenzione: nel caso in cui nell'anno fiscale precedente (2021 ndr.) non si abbiano avuti ricavi superiori ai 25.000 euro, allora si potrà procedere con la fatturazione cartacea. Nel 2024, invece, la fatturazione elettronica verrà estesa a tutte le Partite Iva.
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I PROFESSIONISTI SANITARI
Ma se siete forfettari sopra la soglia di ricavi prevista ma esercitate una professione sanitaria? Cosa accade in questo caso? Per coloro che lavorano nel settore della sanità, anche privata, continuano a rimanere in vigore le regole precedenti. Infatti l’art.18 del D.L. 36/2022 ha ribadito il divieto assoluto di emissione di fattura elettronica per coloro che prestano servizi sanitari nei confronti di privati. In particolare, ha chiarito che non sono assoggettati a questo nuovo regime coloro che sono obbligati ad inviare i dati delle prestazioni svolte al Sistema della Tessera Sanitaria, al fine di utilizzarli per le dichiarazioni pre-compilate dei redditi del contribuente. Al tempo stesso hanno il divieto di emissione della fattura elettronica anche coloro che non tenuti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Sanitario per i servizi resi alla persone fisiche, così come previsto dall' articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018. Chi svolge una professione sanitaria e ha aderito al forfettario, in conclusione, potrà continuare ad utilizzare il cartaceo, così come faceva prima dell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica per questo regime fiscale.
MOTIVI ALLA BASE DELL'ESCLUSIONE E PROSPETTIVE FUTURE
Ma perché solo gli operatori sanitari beneficiano di questo esonero? La motivazione è da ricercarsi in una decisione del Garante della Privacy che nel 2019 ha espresso molte perplessità sul transito nello S.d.I. della fattura: infatti, questa indica molto spesso il dettaglio della prestazione ricevuta per poter ricevere, per esempio, i rimborsi dalle compagnie assicurative e questa trasmissione dei dati porterebbe ad una violazione della privacy. Ad ogni modo, è prevista una nuova rivoluzione per il 2023, una volta che il nuovo Sistema della Tessera Sanitaria (STS) sarà messo a punto. Infatti, è previsto che, a partire da Gennaio 2023, coloro che utilizzano il sistema STS saranno abilitati ad emettere fatture elettroniche, tramite la piattaforma già utilizzata attualmente per l'invio dei dati.