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Fattura elettronica come comportarsi in caso di rifiuto da parte dello SDI

La fatturazione elettronica è ormai entrata a pieno regime dall'inizio del 2019, ma nonostante sia passato quasi un anno dalla sua entrata in vigore sono ancora molti i dubbi con cui liberi professionisti ed aziende si devono quotidianamente confrontare. Una delle problematiche maggiormente riscontrate è quella relativa a caso in cui una fattura inviata tramite sistema di interscambio venga scartata successivamente all'invio e il contribuente se ne avveda dopo il termine di 5 giorni previsto dalla normativa.

In un caso del genere, la domanda che molti si fanno non è tanto sulle modalità attraverso cui riemettere la fattura, ma se ci sia comunque il rischio di incorrere in qualche sanzione pecuniaria per aver fatturato in una data successiva a quella dell'incasso di quanto dovuto per il proprio operato o se l'Agenzia delle Entrate può valutare la presenza di una sorta di "scusante" in virtù del fatto che la fattura era stata emessa nelle tempistiche correte e si è semplicemente incorsi in un rifiuto da parte dello SDI.

Ebbene, la risposta a questo quesito che come detto è qualcosa con cui molti professionisti devono confrontarsi non solo è più semplice di quanto un contribuente possa pensare, ma è anche positiva per i contribuenti. Infatti forse non tutti sono a conoscenza della norma che è stata inserita nel DPR 633/1972 e che afferma in sintesi che il contribuente può emettere la fattura in un lasso di tempo che può arrivare anche a 12 giorni successivi rispetto al servizio o attività posta in essere e per cui si è reso necessario emettere una fattura tramite canale elettronico.
Questo cosa significa nel concreto per tutti quei professionisti o quelle aziende che dovessero ritrovarsi a dover affrontare una situazione come quella sopra descritta? Molto semplicemente che la data della nuova fattura dovrà coincidere con quella della fattura che è stata oggetto di rigetto dal Sistema di Interscambio. Per quanto concerne un altro aspetto molto importante della fattura consistente nel numero della stessa, si deve cercare di rispettare lo stesso principio enunciato per la data anche se ciò dipenderà anche dal gestionale che il contribuente utilizza.

Insomma, come si può facilmente intuire la soluzione ad un problema che sembra sulle prime di difficile soluzione è in realtà molto semplice e va detto che per una volta il legislatore sembra aver legiferato tenendo ben presente le difficoltà che la fatturazione elettronica avrebbe potuto creare per i contribuenti, dando un certo spazio di manovra per una casistica che evidentemente in sede di promulgazione della norma è stata ritenuta come assai probabile si verificasse almeno nei primi mesi di applicazione.

Va tuttavia ricordato come obiettivo del legislatore è quello di rendere questi casi delle vere e proprie eccezioni all'interno di un sistema, quello della fatturazione elettronica, che quando sarà davvero a pieno regime non dovrebbe dare adito a problematiche come quella sopra descritta e di cui si è enunciata la soluzione che è molto veloce e semplice da mettere in pratica, come si è avuto modo di appurare.

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