Il consolidato fiscale è un regime speciale di tassazione opzionale disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del DPR 917/86, che permette alle società consolidanti di calcolare l'Ires di competenza in modo unitario con riferimento alle società aderenti al consolidato fiscale. Tale possibilità è indipendente dall'obbligo civilistico di redigere un bilancio consolidato, e viene espletata attraverso la compilazione del quadro GN del modello Redditi SC.
L'opzione di adesione al consolidato fiscale deve essere effettuata congiuntamente sia dal soggetto controllante che da ognuna delle società controllate che intende aderire alla tassazione di gruppo. Prima di esercitare tale opzione è fondamentale valutare il perimetro di consolidamento, ovvero quali società rientrano nell'area all'interno della quale è possibile effettuare tale scelta.
La società consolidante deve possedere una partecipazione rilevante nella consolidata, che può essere data dal controllo di diritto, così come previsto dall'art. 2359 comma 1 del codice civile (possesso della maggioranza di capitale sociale) oppure da una partecipazione superiore al 50% sia in termini di diritto di voto esercitabile nelle assemblee ordinarie, sia sotto forma di partecipazione agli utili.
Tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento non devono usufruire di regimi opzionali particolari, come ad esempio riduzioni di aliquote di imposta, né essere sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.