Una volta completati tutti i calcoli risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dalle denunce periodiche contributive, è data facoltà al contribuente di compensare eventuali importi a credito con altri a debito, anche se dovuti o esigibili da enti impositori diversi. In pratica si possono compensare importi a credito verso lo Stato (come l'Irpef o l'IVA) con altri tributi dovuti a Inps, Regioni, Inail o Enpals, e viceversa, versando solo l'eventuale differenza o mantenendo una parte di credito eccedente che potrà essere fruito alle successive scadenze. La compensazione può essere fatta tramite modello F24, indicando nel relativo campo e per ogni codice tributo l'importo a credito o quello a debito utilizzato. I crediti derivanti dal Modello Unico possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per cui si presenta la dichiarazione dalla quale scaturiscono, in genere coincidente con il 1° gennaio.